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Non serve l'iscrizione all'albo dei concessionari per gestire le attività di supporto dei tributi locali
Lo scorso 31 gennaio 2017, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul contenzioso intervenuto fra il Comune di Acquaviva delle Fonti e l’ATI costituito dalle società Abaco S.p.A. ed Engineering Tributi S.p.A., per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione di accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Lo scorso 31 gennaio 2017, il Consiglio di Stato si è pronunciato (sentenza n. 380) sul contenzioso intervenuto fra il Comune di Acquaviva delle Fonti e l’ATI costituito dalle società Abaco S.p.A. ed Engineering Tributi S.p.A., per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione di accertamento e riscossione delle entrate tributarie. I giudici romani hanno espresso il proprio parere per stabilire se “fosse o meno necessaria l’iscrizione all’albo istituito dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplinato dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289”.
Al fine di prendere la propria decisione, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che il bando ed il capitolato proponevano l’affidamento dell’attività “di supporto alla gestione, accertamento e riscossone delle entrate tributarie, non anche l’affidamento di una concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e tasse locali”. Pertanto gli accordi prevedono che “il controllo e la responsabilità su tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione appaltante”. Ciò è ulteriormente sottolineato dal fatto che il Comune ha proceduto con l’attivazione delle gestione diretta dei predetti servizi, senza lasciare al soggetto terzo il maneggio di denaro pubblico. A ciò va aggiunto che, per la riscossione delle proprie entrate tributarie, il Comune ha provveduto all’apertura di specifici conti correnti dedicati, direttamente intestati all’ente impositore. Questa considerazione è stata affiancata anche dall’aspetto che attiene alla modalità con cui è determinato il corrispettivo: il Consiglio di Stato evidenzia che l’articolo 3 del capitolato pubblicato, dispone il calcolo avvenga in maniera fissa e non proporzionato ai tributi locali accertati e riscossi. Non solo, i giudici amministrativi sottolineano che tra le disposizioni inserite nel capitolato è presente la “revisione dei prezzi di cui all’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006, istituto tipico dell’appalto e non della concessione”.
di Cristina Carpenedo
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