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Decadenza e prescrizione TARI
Questo ente deve procedere con il recupero di tassa denunciata ma non pagata con le bollette fin dall’anno 2012: la prescrizione o la decadenza in caso di omesso versamento e denuncia presentata è di tre anni o cinque anni?

Questo ente deve procedere con il recupero di tassa denunciata ma non pagata con le bollette fin dall’anno 2012. Tenuto conto delle disposizioni del regolamento che prevedono di emettere prima dei solleciti e poi degli accertamenti, chiediamo se:
– la prescrizione o la decadenza in caso di omesso versamento  e denuncia presentata è di tre anni o cinque anni?
– le fasi per la riscossione devono essere per forza bollettino, sollecito di pagamento e accertamento calcolando le sanzioni e poi ingiunzione? Si può saltare la fase dell’accertamento?

L’azione amministrativa è da sempre scandita dai tempi di azione dettati dalla legge, che devono essere rispettati ai fini della validità dei procedimenti. La riscossione pubblica si caratterizza per l’esistenza di due importanti istituti giuridici costituiti dalla decadenza e dalla prescrizione del credito.

Sul punto, infatti, la legge 296/2006, che ricordiamo ha ricostruito le regole di procedura della fiscalità locale, stabilisce, al comma 161, che l’attività di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o versamento mentre al comma 163 detta i tempi della riscossione coattiva.

Queste regole si applicano a tutti i tributi locali compresa la TARSU, TARES, TARI in quanto il comma riguarda i TRIBUTI degli enti locali, così superando le disposizioni precedenti contenute nelle singole norme dedicate al tributo.

La tassa rifiuti. Le regole temporali ora viste trovano lineare applicazione per ICI IMU E TASI cioè per i tributi in autoliquidazione dove, in caso di mancato pagamento, si procede immediatamente ad accertamento entro i cinque anni, senza alcun sollecito intermedio, per poi procedere al coattivo.

Ben più complessa è invece la situazione sul fronte della tassa rifiuti che si caratterizza per essere liquidata dall’ente sulla base del dichiarato e che non obbliga alla notifica di un accertamento.
Qui la domanda diventa: qual è il titolo idoneo a salvare la decadenza entro i termini indicati nel comma 161 e 163?
Va anzitutto ricordato che il titolo idoneo non è un titolo qualunque ma solo un atto tipico individuato dall’ordinamento come idoneo al rispetto della decadenza.

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