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Imposta di soggiorno nei comuni che non sono capoluoghi di provincia
Il TAR Toscana, nella sentenza n. 647/2017, afferma che ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nei comuni che non sono capoluoghi di provincia, la Regione deve adottare apposito elenco che individua i comuni aventi vocazione turistica

Il TAR Toscana, nella sentenza n. 647/2017, afferma che ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno nei comuni che non sono capoluoghi di provincia, la Regione deve adottare apposito elenco che individua i comuni aventi vocazione turistica, come previsto dall’articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011, elenco non ancora adottato dalla Regione Toscana.

LEGGI LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 647/2017


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