MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi
Coadiuvante agricolo senza benefici IMU
Importante ordinanza della Cassazione del 12 maggio 2017, n. 11979, che si pone in contrasto con l’orientamento ministeriale espresso nella nota 20535 del 23 maggio 2016.
Importante ordinanza della Cassazione del 12 maggio 2017, n. 11979, che si pone in contrasto con l’orientamento ministeriale espresso nella nota 20535 del 23 maggio 2016. Quest’ultima riconosceva sul terreno agricolo di proprietà del coadiuvante sia il requisito soggettivo che quello oggettivo della conduzione diretta.
All’ opposto la Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabile la finzione giuridica, in base alla quale l’area fabbricabile si considera come terreno agricolo se posseduta e condotta da un coltivatore diretto, in quanto «la contribuente, iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti e proprietaria del fondo, non lo conduce direttamente per averlo concesso in locazione al figlio», rimanendo, altresì irrilevante la qualifica di coadiuvante nell’impresa che conduce il fondo.
LEGGI L’ORDINANZA
Per maggiori approfondimenti consulta il nostro SPECIALE sull’ IMU |
di Cristina Carpenedo
Nel 2017 la fiscalità vive un altro capitolo della riscossione pubblica, che abbandona il modello Equitalia per dare spazio alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il volume analizza il nuovo attore della riscossione, le modalità di affidamento e il ventaglio di alternative che fanno capo all’ingiunzione fiscale, che rimane strumento di forte interesse per i comuni, maggiormente rispondente ai principi della contabilità armonizzata.
https://www.ufficiotributi.it