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Occupazioni di suolo pubblico. Responsabilità del comune in caso di diniego.
Il Consiglio di Stato afferma che laddove la valutazione della Pa non sia macroscopicamente irragionevole, illogica, arbitraria o viziata da travisamento di fatti, essa si sottrae al sindacato di legittimità.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2910/2017, afferma che laddove la valutazione della Pa non sia macroscopicamente irragionevole, illogica, arbitraria o viziata da travisamento di fatti, essa si sottrae al sindacato di legittimità.

Nello specifico, la motivazione addotta nell’atto impugnato per negare la voltura di occupazione di suolo pubblico ad uso plateatico è fondata sull’esigenza di tutelare la circolazione dei mezzi e dei pedoni lungo la strada interessata. Si tratta di una valutazione discrezionale, ragionevole e ineccepibile, che per i giudici conserva la sua validità anche se la società ricorrente si duole di essere stata ingiustamente discriminata rispetto ad altre analoghe occupazioni di suolo pubblico rilasciate dalla Pa nella medesima via.

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