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Definizione agevolata delle controversie tributarie: un’occasione per ridurre le liti fiscali
Fra le novità introdotte dal D.L. n. 50/2017, come convertito con Legge 21/06/2017, n. 96, si segnala, in questa sede, la “Definizione agevolata delle controversie tributarie”, disciplinata dall’articolo 11 del decreto suddetto.

Fra le novità introdotte dal D.L. n. 50/2017, come convertito con Legge 21/06/2017, n. 96, si segnala, in questa sede, la “Definizione agevolata delle controversie tributarie”, disciplinata dall’articolo 11 del decreto suddetto. Con la norma richiamata, il legislatore ha inteso estendere ai Comuni la facoltà di introdurre, entro il prossimo 31 agosto, lo strumento deflativo del contenzioso, già applicabile alle controversie dei tributi erariali.
In particolare il comma 3bis del citato articolo 11, sancisce :”Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. Il provvedimento, pur con notevoli vincoli, fornisce la possibilità agli enti locali di contenere le liti fiscali pendenti in ogni grado di giudizio, andando a completare il quadro delle definizioni agevolate delle cartelle e delle ingiunzioni di pagamento introdotte dai Comuni, disciplinate dal D.L. n. 193/2016, analogamente a quanto avvenuto per opera della Legge n. 289/2002.
I Comuni che intendono applicare il nuovo istituto deflativo, dovranno approvare un apposito regolamento, in conformità alle previsioni dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, in materia di potestà regolamentare, con delibera di Consiglio Comunale. L’intervento del Consiglio è necessario in ragione della rinuncia alla riscossione delle sanzioni e degli interessi di mora che va a derogare al criterio generale fondato sul principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, anche se nel rispetto di una specifica disposizione normativa. Preme inoltre porre l’attenzione sul fatto che i Comuni non sono tenuti a seguire la modalità di attuazione stabilite dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, in quanto si tratterebbe di interventi tesi a porre regole in ambito di procedure amministrative.

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