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Il gestore può accertare la TIA
Il potere dovere del gestore di emettere le relative bollette per la fatturazione del servizio non  preclude, in assenza di specifico divieto, il potere di accertamento del mancato versamento dell’imposta dovuta, spettante all’ente impositore.

La disposizione di cui all’art. 49 comma 9 del d.lgs. n. 22/1997, laddove stabilisce che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare» deve intendersi in primo luogo riferita al potere dovere del gestore di emettere le relative bollette per la fatturazione del servizio, ma non certo preclusiva, in assenza di specifico divieto, del potere di accertamento del mancato versamento dell’imposta dovuta, spettante all’ente impositore (cfr. già, sia pur in fattispecie non esattamente sovrapponibile, Cass. sez. 5, 27 febbraio 2013, n. 4893), non rilevando, in relazione all’oggetto del contendere nel presente giudizio, le ulteriori disposizioni di cui allo stesso art. 49, commi 13 e 15 del d. lgs n. 22/1997, riferiti all’attività di riscossione.

 

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