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La notifica degli accertamenti IMU/TASI nel fallimento
Benché le analisi statistiche comincino a fornire dati incoraggianti sulla ripresa economica, molte aziende ancora arrancano nel trovare un equilibrio economico e, soprattutto quello finanziario.

Benché le analisi statistiche comincino a fornire dati incoraggianti sulla ripresa economica, molte aziende ancora arrancano nel trovare un equilibrio economico e, soprattutto quello finanziario. In tale contesto gli uffici tributi sono impegnati ad affrontare le problematiche inerenti alle difficoltà generate dalla riscossione delle entrate di propria competenza, dovendo rispettare gli adempimenti che la legge pone, per le specifiche procedure concorsuali, ossia per le procedure con cui si prende atto di uno stato di crisi di un’impresa commerciale. Queste procedure si caratterizzano per la presenza di almeno un’autorità pubblica e di altri soggetti, che le speciali disposizioni impongono, per l’istaurarsi della procedura stessa, tesa ad una soluzione della crisi e/o alla pari soddisfazione dei creditori dell’impresa in difficoltà.
La procedura concorsuale più conosciuta è senz’altro il fallimento, disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cd Legge Fallimentare o L.F.), riformato in maniera rilevante dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. In questa sede si intende esaminare le problematiche che attengono alla notifica degli avvisi di accertamento IMU/TASI/ICI in costanza di fallimento, riferibili a violazioni commesse nel periodo ante fallimento.
Come è noto, in tali circostanze, vige il principio del “doppio binario”, ossia della necessità di notificare l’atto di accertamento, per le violazioni suddette, sia al curatore fallimentare, quanto al legale rappresentate dell’azienda fallita (si vedano in questo senso, tra le altre, le recenti sentenze della Suprema Corte n. 11618 dell’11 maggio 2017 e la n. 8040 del 29 marzo 2017).

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