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TIA: il Consiglio di Stato ritiene illegittima la distinzione tariffaria tra residenti e non residenti
Il Consiglio di Stato interviene sulla TIA relativa all'anno 2005 di un Comune turistico dichiarando illegittima la forbice tariffaria tra residenti e non residenti che porta a pagare di più quest'ultimi.

Il Consiglio di Stato interviene sulla TIA relativa all’anno 2005 di un Comune turistico dichiarando illegittima la forbice tariffaria tra residenti e non residenti che porta a pagare di più quest’ultimi. Nel caso di specie, infatti, la delibera comunale suddivideva il costo complessivo del servizio d’asporto rifiuti posto a carico delle utenze domestiche nella misura del 33,20% a carico di quelle residenti e del 66,80% a carico di quelle non residenti.

LEGGI LA SENTENZA del Consiglio di Stato n. 4223 del 6.9.2017

L’appellante proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto avverso il Regolamento Tia del Comune di Jesolo, che determinava “il principio secondo cui la spesa a carico dell’utenza domestica deve essere a sua volta ripartita fra utenze domestiche residenti e non residenti ed i criteri da seguire per determinare la somma pecuniaria da ciascuno dovuta”.
Il ricorrente riteneva illegittima la distinzione – quanto alle utenze domestiche – tra soggetti residenti e non residenti, con l’aggravio sui secondi della maggior parte del costo del servizio.

 


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