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TARI. Nuova bozza del decreto di assimilazione sui rifiuti
Pubblichiamo in anteprima la nuova bozza del decreto di assimilazione sui rifiuti che fissa i criteri qualitativi e i criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Pubblichiamo in anteprima la nuova bozza del decreto di assimilazione sui rifiuti che fissa i criteri qualitativi e i criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

LEGGI LA BOZZA DI DECRETO

Il decreto, dopo aver definito e individuato quali sono i rifiuti assimilabili, specifica i criteri in presenza e in assenza di misurazione puntuale concludendo poi (vedi allegati) con un elenco di attività.

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Le ultime novità sui tributi comunali: dal prelievo sui rifiuti al terzo settore, passando per l’imposta di soggiorno e la definizione delle liti pendenti
Bologna, 31 ottobre 2017

 

Riportiamo di seguito due articoli del decreto:

Articolo 4
Criteri in presenza di misurazione puntuale

1. In presenza di un sistema di misurazione puntale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi stabiliti per ciascuna attività tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti relative agli anni precedenti. In ogni caso i valori di produzione per ciascuna attività non sono superiori al valore limite Q riportato nell’allegato 3. In caso di prima applicazione del sistema di misurazione puntuale sono adottati, per il primo anno, i valori limite Q di cui all’allegato 3. I rifiuti prodotti nell’ambito delle attività per le quali non è indicato, nell’allegato 3, il valore limite sono assimilati. Nel caso di misurazione puntuale del solo rifiuto residuale della raccolta differenziata (CER 20 03 01), i valori riportati nell’allegato 3 sono moltiplicati per il fattore 0,35.
2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico in quantità non superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell’allegato 3.
3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività commerciali in quantità superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell’allegato 3.

Articolo 5
Criteri in assenza di misurazione puntuale

1. In assenza di un sistema di misurazione puntale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti in misura non superiore ai limiti Sv e Sd di cui all’allegato 4. I rifiuti prodotti nell’ambito delle attività per le quali, nell’allegato 4, non è indicato il valore limite sono assimilati.
2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico, con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell’allegato 4.
3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali con superficie di vendita superiore ai limiti Sv indicati nell’allegato 4.
4. Nel caso in cui le superfici di vendita delle attività commerciali superino i limiti Sv sono assimilabili ai rifiui urbani i rifiuti speciali non pericolosi che si formano negli uffici, nelle mense, nei bar, nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico diversi dalla superfice di vendita, con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell’allegato 4.


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