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TOSAP dovuta anche dalla società concessionaria del servizio
L’articolo 49 del d.lgs. n. 507/1993 relativa ai casi di esenzione sulla TOSAP è norma di stretta interpretazione, ragion per cui non ci sono ragioni di interesse pubblico collegate al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti che possano giustificare l’esenzione a favore di società privata.

L’articolo 49 del d.lgs. n. 507/1993 relativa ai casi di esenzione sulla TOSAP è norma di stretta interpretazione, ragion per cui non ci sono ragioni di interesse pubblico collegate al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti che possano giustificare l’esenzione a favore di società privata anche se titolare di una concessione da parte del comune.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22490 del 27 settembre 2017.

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