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La tassazione delle scuole paritarie: dall’ICI all’IMU/TASI
Già con le note sentenze n. 14225 e n. 14226 dell’8 luglio 2015, la Sezione V, della Corte di Cassazione aveva sancito l’assoggettamento ad ICI delle scuole paritarie, ritenendo che non sussistessero le condizioni imposte dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992...

Già con le note sentenze n. 14225 e n. 14226 dell’8 luglio 2015, la Sezione V, della Corte di Cassazione aveva sancito l’assoggettamento ad ICI delle scuole paritarie, ritenendo che non sussistessero le condizioni imposte dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, utili per godere dell’esenzione dal tributo locale. Dalla lettura piana della previsione normativa richiamata, emerge che l’esenzione può essere concessa in presenza di fabbricati destinati “esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali” delle specifiche attività indicate dal legislatore, nonché di quelle di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Va rimarcato che la lettera è stata modificata dall’art. 91–bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dall’art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.
Nelle due sentenze rammentate, la Suprema Corte si è pronunciata circa un’unità immobiliare di proprietà di un ente religioso svolgente attività didattica, dove il contribuente reclamava l’esenzione, ai sensi dell’art 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504/1992, concordatagli dal giudice dei gradi di merito. I giudici di piazza Cavour hanno invece precisato che la pretesa da parte dell’ente locale, in ambito di imposta comunale sugli immobili, per gli anni dal 2004 al 2009, va inquadrata all’interno di un contesto normativa in continua evoluzione.

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