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TARSU: esclusione superficie per imballaggi
La Corte di Cassazione afferma che le circostanze costituenti presupposto delle deroghe alla tassazione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate dal contribuente, cui incombe I' onere di dimostrazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

La Corte di Cassazione afferma che, ai sensi dell’art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993, le circostanze costituenti presupposto delle deroghe alla tassazione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate dal contribuente, cui incombe I’ onere di dimostrazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

Il principio รจ stato applicato anche in caso di superfici di produzione di rifiuti derivanti da imballaggi terziari.

LEGGI l’ORDINANZA n. 22891 del 29 settembre 2017


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