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Tariffa puntuale: i criteri di determinazione del dovuto non vincolano la natura dell’entrata
Con D.M. dello scorso 20 aprile, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio...

Con D.M. dello scorso 20 aprile, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.

Il suddetto decreto ha fissato le modalità da seguire per poter determinare una tariffa per la raccolta dei rifiuti urbani in maniera puntuale. L’obiettivo è giungere a richiedere agli utenti un importo per il servizio erogato, conforme al principio comunitario “chi inquina paga”.
Nel dettaglio, i criteri su cui si dovranno basare le misurazioni sono indicati all’art. 4 dove, al comma 1, è specificato che “La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di Rur (rifiuto urbano residuo n.d.r,)conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti”.
Pertanto, per determinare il costo da attribuire ad ogni utenza, il gestore potrà scegliere se adottare l sistema di misurazione con pesatura o, in alternativa, mediante l’assunzione del volume del contenitore assegnato all’utente, a lui attribuibile con apposito codice.

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