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TARI su magazzini adibiti a deposito
I magazzini adibiti a deposito di materiale destinato alla vendita concorrono all'esercizio dell'impresa e vanno considerati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita e pertanto la superficie di questi locali va ricompresa per intero nell'ambito della superficie tassabile.

I magazzini adibiti a deposito di materiale destinato alla vendita concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno considerati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita e pertanto la superficie di questi locali va ricompresa per intero nell’ambito della superficie tassabile.

Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 26637/2017) la situazione che legittima l’esonero si verifica quando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dal fatto che l’area e il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece  operativa generica e  non rientra nella previsione legislativa.

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