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Ipoteca: atti precedenti obbligatori
L’iscrizione di ipoteca non deve essere preceduta da avviso di intimazione, trattandosi di misura cautelare e non esecutiva, mentre deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva.

L’iscrizione di ipoteca non deve essere preceduta da avviso di intimazione, trattandosi di misura cautelare e non esecutiva, mentre deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva. L’omessa comunicazione comporta la nullità dell’iscrizione. È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, nella sentenza n. 3002 del 3 novembre 2017.

Non sussiste la violazione della norma di cui all’art. 50, comma 2, del DPR 602/1973, atteso che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo DPR, prescritta per il caso che l’esecuzione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato, il quale, al comma 2, prevede che “prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche il comma 2 dell’art. 50 del DPR n. 602 del 1973 “(così Cass. civile, sez VI, 20.06.2012 n. 10234).

Fondato è però il rilievo degli appellati relativo alla violazione dell’art. 77 del DPR 602/1973.

La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. con modif. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità» (Cassazione civile, sez. un., 18/09/2014, n. 19667 e n. 19668).

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