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ICI dovuta sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato
L’imposta comunale sugli immobili non è dovuta per le aree comprese in una zona destinata dal piano regolatore generale (Prg) a verde pubblico attrezzato.

L’imposta comunale sugli immobili non è dovuta per le aree comprese in una zona destinata dal piano regolatore generale (Prg) a verde pubblico attrezzato.
È quanto affermato dalla CTR Lazio con sentenza n. 6873 del 28 novembre 2017.
Tali aree sono sottoposte ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati l’edificabilità, facendo mancare ex lege il presupposto dell’imposta. È poi illegittima la compensazione edificatoria, finchè non risulta concluso l’iter amministrativo di individuazione e assegnazione dei terreni di «atterraggio».

Neppure le compensazioni urbanistiche giustificano la pretesa creditoria dell’amministrazione in quanto, ai fini dell’individuazione e della quantificazione del valore economico, il procedimento amministrativo di assegnazione dei terreni di “atterraggio” deve prima essersi concluso.

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