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Tassa rifiuti e bilancio dell'ente locale
Il comune ha approvato le tariffe della tassa rifiuti e il bilancio dell’ente locale. È possibile procedere a una modifica delle stesse entro il termine nazionale di approvazione del bilancio fissata al 28 febbraio?

Il comune ha approvato le tariffe della tassa rifiuti e il bilancio dell’ente locale. È possibile procedere a una modifica delle stesse entro il termine nazionale di approvazione del bilancio fissata al 28 febbraio?

L’articolo 52 comma 2 scrive la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate. “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell’anno successivo.”.
L’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

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