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Esclusa la funzione consultiva in ambito tributario
La Corte dei conti, sezione di controllo della Campania, nel dichiarare l'inammissibilità del parere richiesto da un Comune, esclude dall'ambito oggettivo della propria funzione consultiva l'interpretazione delle norme in materia tributaria.

Con la deliberazione n. 15/2018, la Corte dei conti, sezione di controllo della Campania, nel dichiarare l’inammissibilità del parere richiesto da un Comune, esclude dall’ambito oggettivo della propria funzione consultiva l’interpretazione delle norme in materia tributaria.
Il tema oggetto dei quesiti prospettati esula dall’ambito suscettibile di costituire oggetto di parere della sezione in quanto non involge problematiche interpretative strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

La Corte dei Conti nell’esercizio della funzione consultiva non è abilitata, infatti, ad interpretare le norme in materia tributaria, funzione riservata dall’Ordinamento ad altre Istituzioni e magistrature (Agenzia delle Entrate, Diritto di interpello ex art. 11 L. 202/2000, Giurisdizione tributaria).

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