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Decorrenza rendita terreni
Pubblichiamo un'interessante sentenza della Corte di Cassazione n. 4613/2018

Sentenza Corte di Casazione, 28/2/2018 n. 4613

La nuova rendita attribuita dall’Agenzia del territorio, da cui risulta un classamento diverso dei terreni quali seminativi irrigui di prima classe, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sua attribuzione.

Al riguardo, anche il ministero, richiamando la regola generale prevista dalla normativa Imu, impone di fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione; pertanto le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell’anno avranno efficacia solo a partire dall’anno successivo (Cass. 2017, n. 20463).

Detto principio patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione; ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell’immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo ( Cass. n. 21310 del 2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass. n. 11844 del 2017; Cass. n. 27024 del 2017).

La giurisprudenza di legittimità ha statuito (con riguardo a diversa fattispecie ma con enunciazioni di principi applicabili anche al caso di specie) che “in tema d’ICI, l’art. 74 della Iegge n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita” (Cass. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753; Sez. U, Sentenza n. 3160/11; Cass.23600/11).

Nella fattispecie la nuova rendita non risulta dalla correzione di un errore materiale o da errata autoliquidazione dell’imposta quanto piuttosto dall’attribuzione di una nuova rendita da parte dell’Ufficio che pertanto non può che decorrere dall’anno successivo all’annotazione nel catasto, e dunque dal 2008 (Cass.2014/2667)

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