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TIA. Le variazioni di superficie non sono retroattive
La Cassazione, sentenza n. 4602/2018, esclude che la denuncia di variazione della superficie possa trovare decorrenza retroattiva rispetto alla data di presentazione.

La Cassazione, sentenza n. 4602/2018, esclude che la denuncia di variazione della superficie possa trovare decorrenza retroattiva rispetto alla data di presentazione.
La disciplina regolamentare del Comune è conforme all’esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all’ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell’attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata.

Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dall’art.66, 5° co., d.lgs.507/93 (vigente ratione temporis), secondo cui: “Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo“. Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l’altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale. La disposizione all’ultimo citata ha trovato applicazione giurisprudenziale nella sentenza Cass. n.15867/04

Il principio del chi inquina paga, è suscettibile di venir meno proprio nell’ipotesi in cui si consentisse alla dichiarazione di riduzione di esplicare effetto anche con riguardo ad annualità pregresse, in ordine alle quali non sarebbe più possibile alcun controllo di debenza da parte dell’ente impositore (preclusione tanto più evidente in un caso come quello di specie, nel quale la comunicazione di riduzione di superficie ha avuto riguardo al dato formale della asserita pregressa ‘non abitabilità’ di una porzione di locali, in quanto già dedotta in istanze di rilascio di concessione edilizia in sanatoria che solo successivamente sono risultate prive di esito).

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