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Sospensione interessi in caso di fallimento
L'estensione del privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso e per quelli dell'anno precedente e che gli interessi maturati successivamente hanno privilegio nei limiti della misura legale sino alla data della vendita.

L’estensione del privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso e per quelli dell’anno precedente e che gli interessi maturati successivamente hanno privilegio nei limiti della misura legale sino alla data della vendita. È quanto affermato dalla CTR Toscana in una recente sentenza.

Dal combinato disposto di tali norme consegue che il credito tributario, siccome assistito da privilegio, non subisce la sospensione del corso degli interessi nel corso della procedura fallimentare.
Le somme pretese a titolo di imposte, interessi e sanzioni pecuniarie costituiscono crediti privilegiati.
Pertanto gli interessi “di sospensione” liquidati prendendo a base detti crediti privilegiati sono anch’essi privilegiati e dunque il loro corso non era sospeso dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Il privilegio a tali interessi, però, della misura legale.

Leggi la SENTENZA della CTR Toscana del 12.3.2018


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