MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


In assenza di accertamenti, il danno erariale è dietro l'angolo
La questione del danno erariale costituisce un tema di rilievo nel governo dell’ufficio tributi/entrate, in ragione del fatto che il funzionario responsabile è chiamato a rispondere della corretta gestione del servizio assegnato.

La questione del danno erariale costituisce un tema di rilievo nel governo dell’ufficio tributi/entrate, in ragione del fatto che il funzionario responsabile è chiamato a rispondere della corretta gestione del servizio assegnato. Peraltro, il legislatore ha attribuito a questo soggetto un ampio potere, proprio per consentirgli di assumere le decisioni più opportune per il controllo delle entrate comunali e per le finalità di contrasto all’evasione. Tali compiti non esauriscono la loro funzione a livello comunale, bensì riverberano la loro incidenza anche sul piano nazionale, in virtù del fatto che una gestione positiva di ogni ente locale ha una ricaduta anche sull’andamento economico nazionale. Pertanto, è compito di ogni funzionario responsabile tendere alla massimizzazione delle proprie entrate, nell’intento di garantire idonee risorse finanziarie all’ente locale di appartenenza, tese all’erogazione di servizi in misura adeguata. A tal fine si rammenta che, per i diversi tributi locali, la normativa di riferimento assegna specifici compiti al funzionario responsabile del tributo al quale, è attribuita la funzione ed “i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti relativi a tale attività” e, in ambito IUC gli è riconosciuto anche il potere di rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Come appare evidente, l’attività di controllo e di accertamento tributario, consente di mantenere un adeguato livello di risorse e, contestualmente, è in grado di contrastare l’evasione, con la finalità di rendere più equa l’imposizione fiscale e, contestualmente, ridurne il carico. In relazione a quest’ultimo aspetto, inoltre, va rimarcato che un’idonea attività accertativa permette all’ente di conformarsi ai criteri di equità e capacità contributiva sanciti dall’art. 3 e art. 53 della Costituzione. Peraltro, una gestione efficace ed efficiente è altresì necessaria per rispettare i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa dettati dall’art. 97 della Costituzione.

Da quanto esposto appare palese che, in assenza di attività accertativa e di controllo da parte del funzionario responsabile, è senz’altro ravvisabile un comportamento omissivo che conduce al danno erariale. Né il responsabile del servizio tributi/entrate può invocare la carenza di personale o l’assenza di supporti informatici adeguati. Infatti, in presenza di tali difficoltà, l’ente locale ha la possibilità di trovare un supporto esterno per eseguire l’attività di accertamento tributario o, in alternativa, può ricorrere alla gestione del servizio in forma associata con altri enti.

Il parere della Corte dei Conti

Preme sottolineare che la questione della riscossione delle entrate proprie degli enti locali è stata oggetto di analisi da parte della Corte dei Conti: tale tema infatti è direttamente correlato con l’attività di accertamento e recupero in ambito di fiscalità locale. In particolare, i giudici contabili. hanno verificato che su 1.507 citazioni in giudizio notificate, ben 128 afferiscono alla mancata riscossione di entrate tributarie: ciò fa emergere, con tutta evidenzia, quanto l’argomento sia delicato e di scottante attualità.

Come operare in assenza di risorse umane e/o finanziarie

Da ricordare che, qualora l’ente sia costretto a rivolgersi all’esterno, sarà necessario attivare una procedura di gara ad evidenza pubblica per affidare il servizio di accertamento e controllo. Tuttavia, se l’ente ritiene opportuno mantenere la direzione dell’attività di verifica e controllo, può procedere ad un affidamento del servizio in appalto, in base al quale l’atto di accertamento viene emesso con l’intestazione dell’ente locale e con la sottoscrizione del funzionario responsabile comunale. Diversamente, in caso di affidamento in concessione del servizio di verifica ed accertamento, gli atti saranno emessi e sottoscritti dal medesimo soggetto terzo che assumerà la qualifica di funzionario responsabile e dovrà preoccuparsi di gestire il contatto diretto con il contribuente.

Preme evidenziare che, nel caso di ricorso ad una società esterna, con affidamento del servizio mediante contratto di concessione, la stessa dovrà necessariamente essere iscritta all’albo dei concessionari, ai sensi cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997. Inoltre, per quanto attiene alle risorse utili per remunerare la ditta esterna, sarà possibile utilizzare una quota delle somme che verranno riscosse grazie all’attività messa in campo. In considerazione di quanto illustrato, si evince che sarà sempre possibile organizzare l’attività di controllo e contrasto all’evasione, in ragione dell’eventuale facoltà di ricorso a risorse esterne, da finanziarsi con le riscossioni provenienti dal servizio da attivare. Ne discende, che il responsabile dell’ufficio tributi non potrà addurre motivazioni che giustifichino l’assenza di attività di controllo, considerato che costituisce il compito fondamentale posto in capo a tale figura.

Piuttosto, qualora l’ufficio tributi non svolga attività accertativa, gli stessi Revisori dei conti dell’ente potrebbero contestare un’omissione d’ufficio, che porta con sé l’accusa di danno erariale.

 


https://www.ufficiotributi.it