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IMU e contribuenti che hanno utilizzato un codice comune errato
La canalizzazione dei versamenti con lo strumento della delega di pagamento, ha prodotto anche per l'IMU diverse problematiche dovute agli errori di compilazione del modello...

A seguito di attività di accertamento IMU, sono stati riscontrati degli errori di versamento da parte dei contribuenti che hanno utilizzato un codice comune errato, sia per la quota Stato sia per la quota Comune. Alcuni Comuni riversano all’ente competente anche la quota Stato. Qual è la procedura corretta?

 

La canalizzazione dei versamenti con lo strumento della delega di pagamento di cui all’articolo 17 del d. lgs. 241/97, meglio noto come F24, ha prodotto diverse problematiche dovute agli errori di compilazione del modello. Le diverse casistiche sono state affrontate nel dm 24 febbraio 2016, compresa quella relativa al versamento a comune incompetente.

La fattispecie del versamento a comune incompetente è prevista nel comma 722 della Legge 147/2013

  1. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu’ idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

 

In linea generale ci sono due possibili situazioni con soluzioni operative ben diverse:

 

Sul tema degli errori commessi dagli intermediari è intervenuta una nota dell’Agenzia delle Entrate  il cui contenuto è stato reso noto con comunicato del  11 dicembre 2014 dalla quale si ricava un principio generale. I contribuenti che hanno correttamente presentato le deleghe F24, da un punto di vista tributario, devono essere considerati a tutti gli effetti adempienti, anche in caso di errore di rendicontazione dell’intermediario della riscossione. Nell’ ordinanza della Cassazione n. 7154 del 26 marzo 2014 si è ribadito che, sulla base del principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall’articolo 10 della legge 212/2002 (Statuto dei diritti del contribuente), la quietanza rilasciata dall’intermediario della riscossione, che attesta l’esatto versamento del modello F24, è idonea a liberare il contribuente dal debito tributario con il Fisco.

Analogo principio trova applicazione anche nel caso in cui sia il cittadino ad aver indicato erroneamente il codice catastale del comune. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 1/DF del 14 aprile 2016 ha chiarito che la disposizione del comma 722 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che prevede i riversamenti tra comuni in caso di errore del contribuente, è di portata generale nel senso che la questione va risolta tra comuni senza penalizzare il contribuente.  Infatti il dm 24 febbraio 2016 che ha disciplinato puntualmente la soluzione degli errori commessi con F24, consente di agire sia d’ufficio sia su segnalazione del debitore entro 180 giorni. Inoltre, il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza. L’operazione, che a volte subisce ritardi per indisponibilità di somme  stanziate a tal fine, comporta l’adozione di una apposita determinazione dirigenziale che dispone il riversamento a favore del comune competente, dopo la verifica della effettiva debenza.

In merito ai codici tributo utilizzati dal contribuente per eseguire il versamento, tutte le somme associate al codice quota stato (ad esempio il 3919 utilizzato nel primo anno dell’IMU) sono già state incassate dallo Stato e non sono pertanto oggetto di riversamento all’ente competente, posto che il Comune non può disporre di una somma mai acquisita in quanto di spettanza dello Stato. Qualora l’ente avesse provveduto in tal senso, deve procedere al recupero della somma presso il comune beneficiario.

Lo stesso sistema telematico presente nel portale del federalismo fiscale si limita a consentire l’inserimento dell’operazione di riversamento per i codici relativi alla quota comune, ai solo fini conoscitivi, e non coinvolge la quota stato.

 


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