Nella sentenza n. 24996 dell' 11 dicembre 2015 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della rappresentanza in giudizio dell'ente in caso di appello.
Contenzioso e mediazione
L’IFEL fornisce agli operatori dei tributi locali un primo approfondimento che riporta un quadro sistematico delle modifiche introdotte, in particolare al d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando gli obblighi e le opportunità del nuovo assetto con riferimento a ciascun argomento trattato dal decreto delegato.
La riforma del contenzioso, intervenuta con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, propone nuove disposizioni in materia di spese di giudizio.
Listituto della mediazione consente un confronto diretto fra ente impositore e contribuente, che si conclude e si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla firma dellaccordo, del totale delle somme dovute o della prima rata, nellipotesi di accoglimento di rateazione
Il Dlgs 156/2015 apporta significative modifiche anche all'ordinamento delle Commissioni tributarie, sotto forma di
Come per ogni processo, anche per quello tributario il legislatore ha avvertito lesigenza di neutralizzare i danni che potrebbero prodursi in conseguenza della durata del giudizio e ha, pertanto, previsto una tutela di tipo cautelare, la cui disciplina è contenuta nellarticolo 22 del Dlgs 472/1997
Le modifiche al processo tributario recate dal Dlgs 156/2015 intervengono anche sul regime delle impugnazioni, prevedendo espressamente la possibilità di proporre in Cassazione il ricorso per saltum, riducendo da un anno a sei mesi il temine per la riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio e riformulando talune disposizioni in materia di revocazione