La conciliazione giudiziale, disciplinata dallattuale articolo 48 del Dlgs 546/1992, è un istituto deflativo operante per tutte le controversie tributarie pendenti nel primo grado di giudizio ed è finalizzato a favorire una definizione concordata tra le parti in causa, anche attraverso la fattiva opera di collaborazione e di incentivazione da parte degli organi giudicanti
Contenzioso e mediazione
Il Dlgs 156/2015 dà attuazione alla delega per la revisione del contenzioso tributario anche sotto il profilo del rafforzamento e dellestensione della tutela cautelare
Con larticolo 9, comma 1, lettere o), p) e q), del Dlgs 156/2015, sono state apportate alcune integrazioni e modificazioni al titolo II, capo I, sezione V, del Dlgs 546/1992 in tema di sospensione ed estinzione del processo.
La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dallart. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dallAgenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012
Larticolo 9, comma 1, lettera l), del Dlgs 156/2015 sostituisce larticolo 17-bis del Dlgs 546/1992, concernente listituto del reclamo e della mediazione, con un nuovo testo, che presenta rilevanti modifiche
Nellambito della delega per la riforma del contenzioso tributario sono previsti interventi riguardanti, tra laltro, il massimo ampliamento dellutilizzazione della posta elettronica certificata (Pec)
Ecco le principali novità in materia di assistenza tecnica e spese del giudizio che emergono nella riforma del contenzioso tributario