Abbiamo un contenzioso IMU 2017-2019 con una fondazione che ha concesso in comodato i propri immobili ad una cooperativa sociale. Vorremmo sapere se cambia qualcosa alla luce della norma interpretativa introdotta dalla legge di bilancio 2024.
Enti non commerciali
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 ottobre 2023 è stata pubblicata la decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023 che chiarisce come le autorità italiane non hanno dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI, per cui l’Italia dovrà recuperare l’imposta non pagata dagli enti non commerciali
Con la decisione n. 1018 del 16/1/2023 la Cassazione ha affermato che l’esonero dall’IMU previsto per gli enti non commerciali non può essere comprovato esclusivamente da documenti che attestino la propria natura di ente non commerciale ma è necessario dimostrare che l'attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e che non è svolta con le modalità di un'attività commerciale.
Con la decisione n. 37385 del 21/12/2022 la Cassazione ha affermato che l’esonero dall’Imu previsto per gli enti non commerciali (ENC), relativamente ad immobili destinati allo svolgimento di alcune specifiche attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ecc.), è applicabile solo se l’ENC ha presentata l’apposita dichiarazione.
L’esonero dall’IMU per l’ente non commerciale può applicarsi, in caso di uso misto dell’immobile, a quella porzione destinata all’attività esente anche laddove non sia possibile procedere alla autonoma identificazione catastale di tale parte dell’unità immobiliare.
Il Ministero dell'economia e delle finanze rende noto che è disponibile la nuova versione 2.0.7 del modulo di controllo delle dichiarazioni IMU-TASI per enti non commerciali
Gli uffici tributi che stanno eseguendo le verifiche in materia di IMU, con particolare riguardo agli enti non commerciali, si saranno senz’altro imbattuti con le disposizioni che hanno riformato l’imposizione per tali enti, a seguito delle previsioni recate dall’art. 91 bis del d.l. n. 1/2012. La normativa di riferimento, da ricondurre all’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992(1) , ossia il decreto istitutivo dell’I.C.I., dispone l’esenzione per gli enti che svolgono attività non commerciale: ciò a prescindere dal fatto che lo specifico ente non commerciale svolga, all’interno dell’immobile di proprietà, anche attività con scopo di lucro.