Come stabilito dalla legge di stabilità 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta
Imbullonati
Ad opera della Legge di Stabilità per l’anno 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (articolo 1, commi da 21 e 24) sono state riformate le disposizioni in materia di attribuzione della rendita dei fabbricati produttivi, all’interno dei quali sono presenti i cosiddetti “immobili imbullonati”
Termoli, Porto Sant'Elpidio, Cupra Marittima e Gela hanno presentato ricorsi sulla scia di quello Pineto, a cui la Suprema Corte ha dato ragione. Secondo il vice ministro dell'Economia Enrico Morando, però, "serve una legge", perché la Stabilità 2016 ha escluso i macchinari imbullonati dalla stima del valore catastale. E' proprio su questo punto che Eni ha fatto appello contro la sentenza
Nota IFEL di approfondimento riguardante il nuovo regime fiscale dei fabbricati c.d. “imbullonati”
La Legge di Stabilità per l’anno 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, commi 21 e seguenti, ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni in ambito di attribuzione della rendita dei fabbricati produttivi, all’interno dei quali sono presenti i cosiddetti “immobili imbullonati”.
Con l’approvazione della legge di stabilità 2016 è stata varata, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E: dagli elementi da computare nel calcolo della rendita sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; rimangono, invece, soggetti al processo di valutazione catastale (attraverso stima diretta), il suolo, le costruzioni e i soli impianti a essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità e utilità dell’unità immobiliare