Con Circolare n. 42/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione del ravvedimento operoso, così come riformato dal D.Lgs. n. 158/2015, con particolare attenzione alle fattispecie disciplinate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. n. 472/1997.
Ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate rende noto che il ricorso al ravvedimento operoso consente al contribuente, a determinate condizioni, di rimediare spontaneamente alle violazioni tributarie, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Fra i diversi interventi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016), di interesse per gli uffici tributi, va annoverato l’anticipo delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.
La circolare fornisce chiarimenti in merito allapplicazione, anche ai tributi locali e regionali, dellistituto del ravvedimento operoso