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Tari, il non riscosso va nei costi generali

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il riaccertamento straordinario dei residui derivanti dall’imposta sui rifiuti (quale che sia la sua contingente denominazione: Tarsu, Tia, Tares, Tari) avrà indubbiamente un pesante impatto sui bilanci dei Comuni (si veda anche Il Sole 24 Ore del 30 marzo). Oltre al tema finanziario questa operazione comporta, però, anche un non secondario problema di coordinamento tra le norme, e in particolare il rischio di non rispettare, sul piano sostanziale, il principio che il costo del servizio debba essere finanziato dalla Tari.

In base al comma 654 della legge di stabilità 2014, con la Tari «in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio». Il vincolo ha due sole eccezioni: quella dei costi relativi ai rifiuti speciali, che restano a carico di chi li produce, e quella delle eventuali ulteriori riduzioni tariffarie, per le quali il comma 660 precisa che la copertura debba essere assicurata attraverso il ricorso alla fiscalità generale del Comune.
Salvo che nel caso previsto dal comma 660, quindi, la Tari deve coprire integralmente il costo del servizio, compresa la spesa per i crediti insoluti, così come previsto già dal Dpr 158/1999.

Da qui il problema di coordinamento con le previsioni del Dlgs 118/2011: portare a disavanzo la quota parte della Tari non riscossa cos’altro è se non fare pesare il costo del servizio a carico della fiscalità generale? 

Il destino dei crediti insoluti, in verità, non è chiaro neppure nell’allegato del Dpr 158 del 27/4/99, che non esplicita la collocazione degli accantonamenti a fondo svalutazione crediti (che andranno comunque vanno collocate al punto 2.2. Costi Comuni – CC). Anche le «Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe», purtroppo, non fanno chiarezza, anzi. Infatti confondono l’accantonamento per svalutazione crediti commerciali con gli altri accantonamenti per rischi e oneri (che seguono collocazione di bilancio e regole completamente diverse), dando così spazio a interpretazioni restrittive che rischiano di non tutelare l’integrità del patrimonio aziendale. Anche su questi temi, infatti, sarebbe opportuno intervenire: regole più chiare consentirebbero di evitare facili elusioni del giusto principio della copertura integrale dei costi tramite tariffa.

Con il riaccertamento straordinario, però, la contraddizione con le norme sulla Tari è quanto mai evidente e, soprattutto, riguarda importi enormi. Per questo il tema è urgente e meriterebbe un approfondimento che non abbia natura meramente interpretativa. 

In sostanza, gli almeno 800 milioni di euro che rappresentano l’effetto stimato del riaccertamento straordinario per quanto riguarda la Tari, altro non sono che una palese violazione della previsione di legge, in quanto sono destinati a confluire nei disavanzi tecnici dei Comuni e quindi a essere finanziati dalla fiscalità generale.
Per il futuro, ove non si sia già operato correttamente, per evitare di portare a carico della fiscalità generale i crediti in sofferenza, la procedura da seguire dovrebbe essere la seguente: 

  1. approvazione di un Piano economico-finanziario che stimi realisticamente il costo del servizio; 
  2. computo nella Tari non solo del costo del servizio ma anche di una quota presunta di insoluti; 
  3. accantonamento a fondo svalutazione crediti, secondo le modalità di legge, dei residui di dubbia esigibilità o loro stralcio nel riaccertamento nei casi di accertata inesigibilità.

Solo in questo modo si eviterà l’uguaglianza riaccertamento (questa volta ordinario) e finanziamento di quota parte della Tari tramite la fiscalità generale.

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