Tariffe Tarsu-Tia non retroattive Vale lo Statuto del contribuente

Fonte: Italia oggi

Le regole contenute nello Statuto dei diritti del contribuente valgono anche per delibere e regolamenti comunali. Questi atti, infatti, non possono avere efficacia retroattiva, se non nei limiti stabiliti da norme di legge. Pertanto, le tariffe deliberate per Tarsu o Tia oltre il termine stabilito dalla legge possono essere applicate solo dall’anno successivo alla loro approvazione. Lo ha affermato il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 547 del 18 febbraio 2013.

Per il Tar Sicilia, le delibere con le quali i comuni fissano le tariffe per la Tarsu o la Tia, se risultano tardive, non possono «essere retroattivamente applicate». In questi casi, quindi, devono «intendersi prorogati i precedenti piani tariffari o i precedenti regimi». L’applicazione retroattiva, in effetti, si pone in contrasto con i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente. Del resto, l’articolo 3 della legge 212/2000 stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono. Naturalmente, la regola vale anche per delibere e regolamenti comunali. Una parziale deroga al principio dello Statuto è rappresentata dall’articolo 1, comma 169, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), richiamato nella motivazione della sentenza, che impone agli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Queste deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’anno d’imposta, purché entro il termine per il bilancio preventivo, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Tuttavia, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Va ricordato che l’amministrazione comunale deve motivare la delibera che prevede un aumento delle tariffe per coprire i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti. Non si può invocare genericamente la necessità di assicurare la copertura totale della spesa, senza fornire dati certi sullo scostamento tra entrate e costo del servizio (Consiglio di stato, sentenza 5616/2010). Per stabilire in una determinata entità l’importo dell’aumento, occorre indicare spese ed entrate.

Sergio Trovato

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