Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 TARSU: riduzione per chiusura stagionale

TARSU: riduzione per chiusura stagionale

Corte di Cassazione Civile sez. V 9/11/2016 n. 22756

La Corte, anzitutto, rileva che, in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il D.lgs. n. 507 del 1993 contempla, all’art. 66 dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lett. b) del comma 3 di tale disposizione.

La tassa in questione è dovuta – in forza del disposto del D.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 – per effetto dell’occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione:

a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni;
b) per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti.

Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata – ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. 19459/03, 19173/04).

Da quanto suesposto la cassazione rileva l’erroneità della decisione impugnata, laddove ha ritenuto di concedere alla contribuente l’esenzione dalla TARSU – per i mesi da novembre a marzo – sulla base della sola circostanza, presunta nota all’ente impositore, che l’attività alberghiera della contribuente era espletata esclusivamente nei mesi da aprile ad ottobre.

Ebbene, la mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno di per sè non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al D.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2.

La norma di cui sopra indica come causa di esclusione dell’obbligo del tributo le condizioni di “obiettiva” impossibilità di utilizzo dell’immobile, che – di certo – non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai sensi del D.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09).

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