Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tassa per il servizio di raccolta e smaltimenti di rifiuti solidi urbani (Tarsu) - Competenza - Ufficio Tributi

Tassa per il servizio di raccolta e smaltimenti di rifiuti solidi urbani (Tarsu) – Competenza

1. Competenza e giurisdizione – tassa per il servizio di raccolta e smaltimenti di rifiuti solidi urbani (Tarsu) – atti generali di determinazione di importi, esenzioni, categorie – controversie – rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo
2. Competenza e giurisdizione – approvazione del bilancio consuntivo, ivi compreso il consuntivo del servizio smaltimento rifiuti – atto a contenuto non soltanto certificativo, ma anche autorizzativo – controversia – rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo

 TAR MOLISE, SEZ. Isentenza 5 febbraio 2013, n. 55

1. La Tassa per il servizio di raccolta e smaltimenti di rifiuti solidi urbani (Tarsu) ha natura di prelievo fiscale, pertanto le relative controversie dovrebbero intendersi devolute alla giurisdizione generale del giudice tributario (cfr.: Cass. civile, Sez. un., 5.12.2011, n. 25929). Sennonché, la controversia relativa agli atti generali di determinazione di importi, esenzioni, categorie della detta Tassa spetta al giudice amministrativo, poiché oggetto di controversia non è il prelievo fiscale, ma sono i provvedimenti del comune con cui, in via autoritativa e nell’espletamento di poteri discrezionali, è esercitato un potere regolamentare (cfr.: Cass. civ., Sez. un., 1.3.2002, n. 3030; Cons. Stato, sez. V, 1.7.2003, n. 1379; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 5.9.2012, n. 2229; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 8.3.2011, n. 340; TAR Campania, Napoli, sez. I, 9.6.2009, n. 3173).

2. La delibera del consiglio comunale con la quale è stato approvato il bilancio consuntivo, ivi compreso il consuntivo del servizio smaltimento rifiuti, è da ritenersi atto a contenuto non soltanto certificativo, ma anche autorizzativo, atteso che, nel ciclo di bilancio dell’ente locale, l’approvazione del rendiconto finanziario è il presupposto necessario della verifica degli equilibri del bilancio di previsione dell’esercizio successivo (ai sensi dell’art. 193 del t.u.e.l., di cui al d.lgs. 18.8.2000, n. 267), con la conseguenza che da essa dipende l’autorizzazione delle entrate e delle spese dell’ente. Il contenuto autoritativo di detto provvedimento lo rende suscettibile di essere oggetto della cognizione di legittimità del giudice amministrativo.

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