Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tempo fino al 30 novembre per la nuova tassa di sbarco - Ufficio Tributi

Tempo fino al 30 novembre per la nuova tassa di sbarco

Fonte: Italia Oggi

Rincara la tassa di sbarco nelle isole minori: dall’attuale massimo di 1,5 euro si potrà arrivare a 5. Una chance offerta ai molti comuni che in virtù delle regole introdotte con il decreto Monti si erano già muniti di questo balzello e che ora, grazie alla previsione contenuta nel dl n. 126/2013, pubblicato in G.U. il 31 ottobre scorso. (si veda ItaliaOggi del 2/11/2013) avranno meno di un mese di tempo per determinare gli importi (entro il prossimo 30 novembre, data di scadenza per il varo dei bilanci 2013). Il versamento non potrà più essere schivato dai turisti che approdano attraverso vettori saltuari, ossia operatori non di linea: in questo modo, peraltro, verrà meno il contenzioso amministrativo che si è venuto a creare tra Mef e sindaci. Il balzello fiscale era stato introdotto come detto con il dl n. 16/2012. L’inserimento del comma 3-bis all’articolo 4 del dlgs n. 23/2011 ha dato facoltà ai municipi delle isole minori di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, una tassa di sbarco destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali. L’importo massimo è stato originariamente fissato in 1,5 euro per persona, da riscuotere a opera dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto.Molte le località turistiche che hanno optato per tale forma di tassazione: dalla Sardegna (a La Maddalena si paga 1 euro a testa tra il 1° luglio e il 30 settembre) alla Sicilia (a Favignana 1,5 euro), dalla Toscana (1 euro anche all’Isola d’Elba) alla Campania (a Capri 1,5 euro). La norma del 2012 ha fornito un primo elenco di contribuenti esenti: i residenti nel comune isolano, i soggetti che vi si recano per motivi di lavoro, gli studenti pendolari e le famiglie che sull’isola possiedono seconde case già assoggettate a Imu. Ferma restando la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori agevolazioni o esenzioni. Le modifiche apportate dal dl n. 126/2013 riguardano principalmente l’importo del prelievo massimo: da 1,5 euro si passa a 2,5 euro, con la possibilità di salire a 5 euro in alcuni periodi dell’anno (presumibilmente le fasce di altissima stagione). Il ticket di ingresso continuerà a essere riscosso da chi presta servizi di navigazione, insieme al prezzo del biglietto, ma la platea dei sostituti d’imposta si amplia: non più soltanto le compagnie di linea, bensì anche le «imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati a effettuare collegamenti marittimi verso l’isola». Si riduce così la disparità di trattamento tra chi utilizza vettori di linea e chi soggetti privati charter. Proprio tale possibile discriminazione dei turisti, legata al mezzo con il quale essi raggiungono l’isola, è alla base di un contenzioso amministrativo che si è venuto a creare tra gli enti locali e il Mef. Il regolamento varato dal comune di Capraia Isola per esempio è stato stoppato dal Tar di Firenze, nella sentenza n. 2058/2012, proprio perché estendeva l’applicazione dell’imposta anche ai passeggeri dei vettori occasionali (per esempio le minicrociere). Mentre in Sicilia i giudici amministrativi di Catania, con l’ordinanza n. 148/2013, hanno dato ragione al comune di Santa Maria Salina. Il nuovo dettato normativo supera il problema, includendo tra i soggetti passivi del tributo tutti i passeggeri che raggiungono le località isolane su imbarcazioni che trasportano persone con finalità commerciali, anche se diversi da traghetti e aliscafi. Invariato l’impianto sanzionatorio: l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del vettore (responsabile dell’imposta con diritto di rivalsa sul cliente) sarà punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’importo dovuto. Il mancato, ritardato o insufficiente versamento sconterà invece la sanzione del 30%.

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