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Verbale per il contraddittorio fiscale

Fonte: Italia Oggi

L’attività di controllo della documentazione richiesta al contribuente ed esaminata a tavolino presso l’Agenzia erariale, necessita di un verbale da cui far decorrere il diritto al contraddittorio tra le parti; il mancato rispetto di questo comportamento procedimentale prima dell’atto impositivo, determina la violazione di un principio fondamentale sia del diritto comunitario che nazionale.

Sono le motivazioni della sentenza n.4696/2015 emessa dalla sezione ventiquattresima della Commissione tributaria provinciale di Milano depositata in segreteria il 21 maggio scorso. La vicenda esaminata dai giudici provinciali di Milano riguarda un cosiddetto «esame a tavolino» della documentazione richiesta al contribuente relativa all’anno 2009; dopo la produzione della documentazione, l’Ufficio emetteva un accertamento senza farlo precedere né da un contraddittorio, né da un verbale di constatazione finale da cui far decorrere i 60 giorni per replicare ai rilievi contestati. Il collegio meneghino ha accolto il ricorso e annullato l’accertamento per la violazione dell’articolo 12, comma 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). «La Commissione è consapevole della circostanza che avanti alle Sezioni unite della Cassazione è ancora pendente la questione relativa all’obbligatorietà della redazione di un verbale che concluda le attività di controllo non precedute da accessi, come nel caso di specie, tuttavia, riferendosi alla giurisprudenza comunitaria indicata anche dalla parte ricorrente, non può che sostenere detta giurisprudenza che, in sintesi, esprime i seguenti principi:

a) «la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra Amministrazione e contribuente (anche) nella fase precontenziosa o endo-procedimentale, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti impositivi», (punto 15 primo periodo);

b) «Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento a essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’articolo 24 della Costituzione, e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’articolo 97 della Costituzione» (punto 15 secondo periodo);

c) (esiste un) «principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte dell’Amministrazione del «contraddittorio endo-procedimentale» ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lenivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell’Amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell’atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario».

Il collegio conclude compensando le spese tra le parti.

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