Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 ANCI Risponde. La procedura di accertamento della TARI

ANCI Risponde. La procedura di accertamento della TARI

L’ANCI Risponde alla seguente domanda posta da un comune.

DOMANDA:

Ai fini di una corretta iscrizione nei ruoli comunali TARI e delle successive procedure di accertamento e riscossione coattiva del tributo (ingiunzioni e/o iscrizioni a ruolo coattivo) si chiede conferma di quale sia la corretta modalità di iscrizione di un contribuente (persona fisica) che risulta anche intestatario in CCIAA di una attività come “ditta individuale” con denominazione e attribuzione di Partita I.V.A. Dalle risultanze verificate in banca dati dell’Agenzia delle Entrate risultano i dati anagrafici della persona fisica e, in secondo luogo, vengono riportati i dati identificativi della ditta individuale. Si richiede altresì conferma che ai fini fiscali e tributari sia tutto riconducibile alla PERSONA FISICA (quindi al cf) non rilevando la semplice denominazione della ditta individuale e considerato che non può trattarsi di persona giuridica (prevista nel caso di società snc-srl-sas-spa…).

RISPOSTA:

La ditta dell’imprenditore individuale, ai sensi dell’art. 2563 c.c., non è altro che un segno distintivo dell’imprenditore. Con la sentenza n. 713 del 15/1/2007, la Cassazione ha stabilito che l’obbligazione tributaria non fa capo, nel caso di impresa individuale, alla ditta, che è solo un elemento distintivo dell’impresa, bensì alla persona fisica dell’imprenditore, facendone derivare la conseguenza che la erroneità della indicazione della ditta può comportare nullità dell’accertamento tributario solo se da essa possa derivare incertezza assoluta circa la individuazione dell’imprenditore destinatario della pretesa tributaria, avuto riguardo a ogni altro dato identificativo risultante dall’accertamento, quale, in primo luogo, il codice fiscale o il numero di partita Iva. L’obbligazione tributaria, ha sostenuto la Corte, diversamente da quanto ha mostrato di ritenere il giudice di merito, non fa capo, nel caso di imprese individuali, alla ditta, che è soltanto elemento distintivo dell’impresa, bensì alla persona fisica dell’imprenditore. L’eventuale erroneità nell’indicazione della ditta può comportare nullità dell’accertamento tributario solamente quando da essa possa derivare assoluta incertezza con riferimento all’individuazione della persona fisica dell’imprenditore, destinataria della pretesa tributaria, tenuto conto di ogni eventuale altro dato identificativo risultante dall’accertamento, quale, in primis, il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso. In conclusione, ai fini dell’accertamento della TARI della ditta individuale rilevano il nome e il cognome dell’imprenditore persona fisica, il suo codice fiscale e la sede della sua attività; il nome della ditta può essere eventualmente aggiunto, come riportato nella visura camerale, ma non è necessario ai fini tributari.

 

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