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Certificazione unica 2017: è ora di consegnarla ai diretti interessati

Con comunicato del 29 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate rende noto che, da quest’anno, il calendario fiscale ha subito dei cambiamenti e i sostituti d’imposta hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per mettere a disposizione dei contribuenti la Certificazione unica relativa all’anno d’imposta 2016.

La parte più “corposa” della certificazione è stata già inviata, ricordiamo, all’Agenzia delle Entrate, entro lo scorso 7 marzo (vedi articolo “Scadenza in arrivo per i sostituti: è tempo della Certificazione unica”).

I sostituiti riceveranno il modello “sintetico”, più essenziale rispetto a quello “ordinario” trasmesso al Fisco, e comprensivo della scheda per la scelta della destinazione dell’otto (a Stato o istituzioni religiose), del cinque (a organizzazioni con finalità di interesse sociale) e del due (a partiti politici) per mille dell’Irpef. La scheda può essere compilata e inviata autonomamente in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sempre che si desideri sostenere uno dei beneficiari ammessi nelle diverse categorie: si tratta, infatti, di una facoltà e non di un obbligo. La scelta (che può riguardare anche solo una delle destinazioni proposte) va comunicata entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Pf 2017, in busta chiusa, tramite spedizione postale oppure attraverso gli intermediari abilitati (come i Caf).

 In formato cartaceo, per posta elettronica oppure direttamente dal pc

Nella Certificazione unica 2017 i contribuenti trovano i dati riguardanti i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, relativi all’anno d’imposta 2016; riportate, inoltre, le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e quelle corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Insomma, la Cu accoglie tutte le voci riguardanti stipendi, compensi, ritenute e somme percepite o trattenute, utili alla dichiarazione dei redditi, conosciute e gestite dal sostituto d’imposta.

Il modello deve essere consegnato in duplice copia all’assistito. In alternativa, può essere recapitato in formato elettronico, a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo (pc e programmi adeguati), condizione che è il sostituto a dover verificare. Si tratta di una strada non percorribile, ad esempio, nel caso in cui la Certificazione debba essere consegnata agli eredi del contribuente deceduto.

Le Cu rilasciate dagli enti previdenziali, come l’Inps, sono disponibili soltanto per via telematica sul sito dell’istituto erogatore. Il cittadino, comunque, può sempre chiederne la trasmissione in formato cartaceo.

 Quando la Certificazione unica chiude i conti con il Fisco e quando no

Nel caso in cui la Cu fotografi esattamente la situazione reddituale e sia corretto il conguaglio fiscale effettuato, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Sono esonerati da tale adempimento anche i cittadini titolari di più trattamenti pensionistici gestiti dal “casellario delle pensioni” tenuto dall’Inps.

Tuttavia, il contribuente esonerato può ugualmente presentare la dichiarazione dei redditi per far valere oneri deducibili e/o detraibili ulteriori rispetto a quelli eventualmente riportati nella Certificazione rilasciata dal sostituto.

L’esonero, invece, viene meno e la dichiarazione deve essere presentata, quando:

  • il contribuente non ha più diritto a detrazioni riconosciute nella Cu (ad esempio, per figli non più a carico) e le relative somme devono essere, quindi, restituite al Fisco
  • il contribuente ha percepito altri redditi oltre a quelli indicati nella Cu, corrisposti a lui oppure a figli minori e a lui imputabili per usufrutto legale (in tal caso, il contribuente deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione)
  • il sostituto ha certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo, nel caso in cui, per questi ultimi, abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto.

Altre eccezioni che chiedono la dichiarazione dei redditi

I destinatari della Certificazione devono, inoltre, presentare il modello Redditi Pf 2017 e compilare:

  • il quadro RM, se nel 2016 hanno percepito:
    • redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le previste ritenute oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non sottoposti a imposta sostitutiva (Dlgs 239/1996)
    • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta
  • il quadro RT, se nel 2016 hanno realizzato:
    • minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate
    • plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni
    • altri redditi diversi di natura finanziaria, per determinare e versare l’imposta sostitutiva dovuta
  • il modulo RW, se nel 2016 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno compiuto trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie
  • il quadro AC, se amministratori di condominio, per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

Anche per Cupe, consegna entro il 31 marzo

Marzo si conclude anche con un altro adempimento per i sostituti d’imposta: la consegna della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) ai residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

I sostituti d’imposta, in questo caso, sono:

  • le società ed enti emittenti, come trust o società di capitali
  • le casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
  • gli intermediari aderenti al deposito accentrato gestito dal sistema Monte titoli Spa
  • i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre allo stesso sistema
  • le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
  • le imprese di investimento e gli agenti di cambio
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
  • contratti di associazione in partecipazione
  • contratti di cointeressenza.

Niente Cupe, invece, per gli utili e altri proventi sottoposti a ritenuta o a imposta sostitutiva.

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