Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Coltivatore con pensione da attività artigianale esente dall’IMU - Ufficio Tributi

Coltivatore con pensione da attività artigianale esente dall’IMU

di Giuseppe Debenedetto

Con la sentenza n. 116 del 30 agosto 2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara ha affermato che è esente dall’Imu il coltivatore che percepisce una pensione da attività artigianale, ritenendo che la normativa non preveda alcuna differenziazione in punto di tipologie di pensionati.

La CTP Ferrara accoglie così il ricorso di un contribuente, pensionato da attività artigianale, iscritto poi alla gestione volontaria coltivatori diretti e Iap.

Nel caso in esame, un Comune provvedeva a recuperare l’IMU per l’anno 2016 relativamente ai terreni agricoli posseduti dal contribuente, ritenendo che questo non avesse i requisiti per ottenere l’esenzione, anche in virtù di quanto previsto dall’art. 78-bis del D.L. 104/2020, norma interpretativa che considera coltivatori diretti e Iap “anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola”. Ebbene, il contribuente risultava titolare di pensione per artigiani e quindi non poteva essere considerato IAP e usufruire dell’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli.

Il contribuente impugna l’avviso di accertamento, ritenendo errata l’interpretazione restrittiva data dal Comune, che esclude dalla porta normativa il titolare di pensione di vecchiaia da artigiani, non risultando invece indicato alcun aggettivo tale da delimitare od individuare uno specifico perimetro applicativo della categoria “pensionati”.

Per il Comune invece la disposizione contenuta nel citato art. 78-bis estende ai pensionati il trattamento fiscale agevolato previsto per i CD ed IAP a condizione però che questi continuino a svolgere l’attività in agricoltura e mantengano l’iscrizione alla previdenza agricola. Tali scelte lessicali (“continuano”, “mantengono”), secondo il Comune, devono essere interpretate nel senso di includere nell’ambito applicativo della norma i soli pensionati agricoli, in un’ottica di incentivazione delle attività di coltivazione della terra e di agevolazione per quei soli soggetti che traggono dal lavoro agricolo la propria principale fonte di reddito. Tale requisito non poteva tuttavia essere riconosciuto in favore del ricorrente il quale, pur svolgendo l’attività di IAP, risultava titolare di pensione “VO/ART” (vecchiaia degli artigiani) conseguita nel 1995, e dunque in data antecedente all’iscrizione come IAP avvenuta, invece, in data 1 gennaio 2003 all’età di 70 anni.

La CTP evidenzia preliminarmente che la questione sulla quale occorre pronunciarsi è dunque incentrata sull’estensione da riconoscere alla parola “pensionati”: occorre in altri termini precisare se i pensionati cui la norma fa riferimento siano solo quelli agricoli ovvero se possano rientrarvi anche altre tipologie di pensionati, purché rispettino i requisiti previsti dalla complessiva trama normativa.

Ebbene i giudici tributari optano per la più ampia opzione interpretativa, ritenendo che le disposizioni richiamate non introducano alcuna differenziazione in punto di tipologie di pensionati, e nemmeno richiedono che l’attività agricola costituisca e abbia costituito l’esclusiva fonte di reddito. Al contrario, proprio la previsione di una soglia percentuale di lavoro e di reddito da computare all’attività agricola, con esclusione delle pensioni dal calcolo del reddito globale sembra ulteriormente confermare la possibilità di riconoscere lo status di IAP anche ai pensionati (senza differenziazioni) purché svolgano con abitualità e prevalenza l’attività agricola, siano iscritti alla previdenza agricola e siano in possesso degli ulteriori requisiti prima indicati.

In conclusione la CTP di Ferrara ritiene fondato il ricorso, non ravvisandosi alcun elemento ostativo nella titolarità da parte del ricorrente di trattamento pensionistico, riferito ad attività risalenti (sino al 1995) non agricole, per cui va riconosciuto il diritto all’esenzione IMU.

Si tratta di una conclusione non condivisibile, in quanto interpreta in maniera estensiva una disposizione agevolativa, che per giurisprudenza costante è di “stretta interpretazione”, peraltro foriera di comportamenti elusivi da parte di chi nella vita lavorativa non ha mai svolto l’attività di imprenditore agricolo o coltivatore diretto sebbene proprietario di terreni agricoli, magari anche di notevoli dimensioni, con il semplice pagamento dei contributi volontari in agricoltura.

 

L’individuazione e gestione del conflitto d’interessi. Gli obblighi di astensione e gli obblighi dichiarativi. L’elaborazione di misure per la prevenzione e il contrasto del conflitto d’interessi
Docente: Cristiana Bonaduce
mercoledì 23 novembre 2022, ore 9.00 – 13.00

Le cinque responsabilità giuridiche di dipendenti e amministratori pubblici – Civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale
Docente: Marco Scognamiglio
martedì 29 novembre 2022, ore 9.00 – 13.00

Gli incentivi per funzioni tecniche – Il punto su normativa e giurisprudenza dopo le ultime novità
Docente: Marco Scognamiglio
giovedì 1 dicembre 2022, ore 9.00 – 13.00

Il Codice Unico di Progetto (CUP) – Normativa, procedure e casistica operativa
Docente: Andrea Chiacchiararelli
martedì 6 dicembre 2022, ore 9.30-13.00 e 14.30-15.30

Il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale
Docente: Maria Carla Manca e Rosa Ricciardi
giovedì 15 dicembre 2022, ore 9.30 – 11.30

>>>>>> SCOPRI IL SERVIZIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notice: Undefined variable: tag_arr in /var/www/html/wp-content/themes/spare/functions.php on line 825

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *