Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Comodato gratuito in presenza di bene comune censibile - Ufficio Tributi

Comodato gratuito in presenza di bene comune censibile

Il Punto di S. Zammarchi

Le agevolazioni IMU per i fabbricati concessi in comodato gratuito ai parenti di primo grado (o anche a gradi superiori in conformità alle disposizioni di specifici regolamenti comunali), sono state riformate in maniera sostanziale, ad opera delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015. Tale previsione ha integrato il comma 3, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, disciplinante l’IMU, inserendo la lettera 0a). Il legislatore, limitando la potestà regolamentare dei Comuni, ha stabilito una riduzione della base imponibile IMU nella misura del 50%.

Il predetto abbattimento, compete in presenza dei seguenti requisiti:

  1. le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante), ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari), devono avere destinazione residenziale, ma sono escluse quelle rientranti in categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
  2. il comodatario deve destinare l’unità immobiliare ad abitazione principale, ossia deve fissarvi la propria residenza, nonché la residenza abituale,
  3. il contratto di comodato deve risultare regolarmente registrato,
  4. il proprietario (comodante) deve possedere un solo immobile in Italia concesso in comodato gratuito,
  5. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre con l’eccezione per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  6. ai fini dell’applicazione delle disposizioni in rassegna, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti, nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 (Dichiarazione IMU).

 

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