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Comuni morosi in parte scusati

Fonte: Italia Oggi

Nella certificazione sui tempi di pagamento da trasmettere entro fine mese, gli enti locali possono escludere gli eventuali ritardi dovuti a responsabilità del debitore o ad altra causa non addebitabile all’amministrazione. È uno dei principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 9/2014 del Ministero dell’interno – Direzione centrale della Finanza Locale, diramata ieri d’intesa con la Ragioneria generale dello stato per chiarire i molti dubbi posti dall’art. 47 del dl 66/2014. Tale disposizione prevede che, entro il prossimo 31 maggio, ogni comune e provincia trasmetta al Viminale un modello che attesti il tempo medio dei pagamenti effettuati nel 2013 ed il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nello stesso anno, relativi ai codici Siope indicati nella tabella B allegata al dl. I dati serviranno per distribuire i 700 milioni di tagli previsti per quest’anno a fronte dei risparmi attesi dalle misure di razionalizzazione delle forniture varate dal governo Renzi. In questo contesto, sono previste penalizzazioni maggiori per gli enti che hanno fatto registrare tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal dlgs 231/2002 e acquisti centralizzati, in misura inferiore al valore mediano di comparto. Per gli enti che risulteranno fuori linea, la riduzione sarà incrementata di un ulteriore 5% per ciascuno dei due parametri di riferimento. Tempo medio dei pagamenti. In merito, la circolare precisa innanzitutto che occorre considerare sia i pagamenti in conto competenza 2013 che quelli in conto residui, in base al principio di cassa. Non devono essere invece presi in considerazione gli impegni assunti per acquisti per i quali durante l’anno 2013 non è stato ancora effettuato il pagamento (ovvero, pare di capire, quelli pagati nel 2014). Altra precisazione importante: occorre considerare le sole voci di spesa corrente riferite ai 45 codici Siope individuati nella tabella A allegata al dl 66. Per calcolare il tempo relativo a ciascun pagamento, occorre determinare per ogni operazione il periodo intercorso fra la data di ricevimento della fattura e l’emissione del mandato di pagamento. Il tutto andrà parametrato al termine massimo di pagamento previsto dal dlgs 231/2002, ovvero 30 giorni. Il dato temporale riferito al singolo pagamento sarà espresso con il segno + in caso di ritardo, con il segno – in caso di pagamento tempestivo. Il dato sarà pari a 0, nel caso di pagamento nel giorno di scadenza Il tempo medio dei pagamenti, che ciascun ente locale dovrà certificare, sarà definito in misura corrispondente al rapporto tra la somma delle differenze dei singoli tempi di pagamento ed il numero complessivo delle transazioni commerciali riferite alle predette voci. Ad esempio, se consideriamo 3 fatture pervenute in data 10 settembre, il termine ultimo per pagarle, in base al dlgs 231, è il 10 ottobre. Ipotizziamo che siano state pagate, rispettivamente, in data 8, 9 e 25 ottobre. Per la prima, pagata con due giorni di anticipo, occorrerà considerare -2, per la seconda -1 (un giorno di anticipo), per la terza +15 (quindici giorni di ritardo). Il valore medio sarà pari a (15-2-1) : 3 = 4. Come detto, dal computo si potranno scorporare i giorni di ritardo imputabili al debitore (ad esempio, per Durc irregolare o verifica Equitalia negativa), ovvero i periodi in cui l’impossibilità della fornitura di beni o della prestazione di servizi derivi da causa non addebitabile all’ente locale, seguendo la generale previsione di cui all’art. 3 del dlgs 231, Valore degli acquisti di beni e servizi. Occorre fare riferimento esclusivamente ai mandati di pagamento emessi. In caso di contratti pluriennali, si deve computare soltanto il valore riferito ai pagamenti effettuati nell’anno 2013. Al punto 2 della certificazione vanno indicati i soli acquisti effettuati tramite Consip, Mepa o centrale di committenza regionale, non quelli avvenuti mediante altre procedure d’asta, anche se a prezzi inferiori.

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