Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Contributo da versare all’ IFEL sul gettito ICI / IMU

Contributo da versare all’ IFEL sul gettito ICI / IMU

Il Caso di C. Carpenedo

Quali sono le norme che definiscono la misura del contributo da versare all’IFEL sul gettito ICI/IMU?

L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) è la Fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) quando, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, succede al Consorzio Anci-Cnc per la fiscalità locale raccogliendone tutta l’eredità. La fondazione si finanzia con un contributo fissato nella misura di legge, variato più volte.

  • L’art. 10, comma 5, terzo periodo del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 18, comma 11, della legge n. 133/1999, prevede la corresponsione a favore dell’associazione Anci-CNC di un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell’imposta comunale sugli immobili da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione. La misura si applica fino all’anno d’imposta 2007,
  • L’art. 1, comma 251, legge 24/12/2007, n. 244 prevede che, a partire dall’anno d’imposta 2008, il contributo IFEL è dello 0,8 per mille. (Annualità 2008, 2009, 2010)
  • La legge di stabilità 2011 (L. 13/12/2010 n. 220) stabilisce che il contributo che i Comuni sono tenuti a versare alla Fondazione IFEL, passa dallo 0,8 per mille 1 per mille del gettito ICI. Si precisa che IFEL ha ritenuto la disposizione applicabile a partire dall’anno di imposta 2011 e quindi a decorrere dai versamenti che Comuni e Concessionari effettueranno entro il 30 aprile 2012 (D.M. 22/11/2005, art. 3).
  • DL 16/2012 art. 4 Comma 3. Per l’anno 2012, il contributo di cui all’art. 10, comma 5, del d.lgs. 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell’imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell’art. 13 del d.l. 6/11/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all’art. 22 del d.lgs. 9/7/1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell’imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
  • Legge 228/2012 art. 1. Comma 386: Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed e’ calcolato sulla quota di gettito dell’imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dei commi da 380 a 387.

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