Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 COSAP gestori servizi telefonici: il regolamento deve prevedere misure agevolate - Ufficio Tributi

COSAP gestori servizi telefonici: il regolamento deve prevedere misure agevolate

di Giuseppe Debenedetto

Con la sentenza n. 1491 del 4/10/2022 il TAR Veneto ha affermato che il canone per l’occupazione di impianti telefonici deve prevedere speciali agevolazioni, in conformità al favor della normativa statale sulle comunicazioni elettroniche.

Nel caso in esame un gestore si servizi telefonici aveva impugnato il regolamento comunale COSAP nella parte in cui aveva stabilito la debenza del canone per occupazioni connesse all’erogazione del pubblico servizio di telecomunicazione, seguendo criteri non conformi a quelli previsti dalla normativa inderogabile di cui agli artt. 93 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” e 63, comma 2, lett. e) ed f) del d.lgs. n. 446/1997.

In sostanza il gestore censura gli atti con cui il Comune, preso atto che in relazione a tali occupazioni (per lo più relative a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile) non potevano essere imposti oneri aggiuntivi oltre alla COSAP, ha individuato i criteri per il calcolo del canone dovuto senza considerare la necessità di introdurre la “speciale agevolazione” di cui alla lett. e) dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997.

Il TAR Veneto prende atto che il Comune, con successiva delibera di consiglio comunale del 2017, aveva modificato il regolamento COSAP prevedendo una speciale agevolazione proprio per le occupazioni in questione, stabilendo una riduzione del 10% della tariffa, oltre all’esclusione di maggiorazioni per l’operatore “autorizzato all’occupazione di radio base che ospiti altri operatori in co-siting (condivisione del sito)”.

Il Comune ha pertanto provveduto a modificare e sostituire le disposizioni contestate, modificando, conseguentemente, anche il canone in concreto dovuto e tutto ciò con l’obiettivo dichiarato di adeguamento a quanto imposto dal codice delle comunicazioni.

Orbene, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale formatosi in relazione all’impugnazione degli atti di contenuto normativo (tra i quali deve essere fatto rientrare il regolamento oggetto del giudizio), infatti, “è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione” (Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 8247).

Ciò chiarito, il TAR Veneto accoglie il ricorso atteso che, come confermato dalla tempestiva modifica del regolamento operata dal Comune nel 2017, nell’individuazione dei criteri per il calcolo del canone di occupazione dovuto dagli operatori di telefonia non si è tenuto conto della necessità di introdurre la “speciale agevolazione” di cui alla lett. e) dell’art. 63, d.lgs. n. 446/1997.

Pertanto, l’impugnato regolamento, nella versione vigente fino al 2017, deve essere annullato, con effetto caducante degli atti impositivi del pagamento sulla scorta dell’applicazione dello stesso.

La pronuncia riguarda il COSAP, prelievo alternativo alla TOSAP sostituito dal canone unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019 in vigore dal 2021. Si segnala peraltro che l’art. 40 comma 5-ter della legge n. 108/2021 (conv. DL 77/2021) ha inserito il comma 831-bis alla legge n. 160/2019 introducendo una nuova fattispecie di canone per le infrastrutture di comunicazione elettronica (antenne telefoniche, ecc.) pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, a prescindere dal numero di utenze attivate sull’impianto stesso.

Il nuovo canone “antenne” è applicabile dal 2022, ma la sua introduzione sta avendo una ricaduta sull’interpretazione della normativa previgente, nell’ottica di un’equilibrata composizione degli interessi in gioco (TAR Bologna sent. 886 e 890 del 28/10/2021; ord. n. 385 del 7/9/2021). Invero, la giurisprudenza sta ricavando dal comma 831-bis alcune argomentazioni per l’applicazione del canone unico (in vigore dal 2021) e per la decisione di contenziosi pregressi riguardanti i vecchi prelievi Cosap-Tosap. In particolare sul vecchio regime il TAR Bologna ha annullato il regolamento Cosap del Comune di Bologna nella parte in cui ha previsto per le antenne telefoniche una tariffa ad hoc correlata ad un’occupazione convenzionale di 30 metri quadrati (sentenze n. 886 e 890 del 28/10/2021). L’art. 93 del Dlgs 259/2003 (cod. comunicazioni elettroniche) stabilisce un principio inderogabile secondo cui non possono essere chiesti oneri e canoni diversi o in misura superiore a quella normativamente predeterminata, come ribadito dalla giurisprudenza (TAR Brescia n. 81/20, TAR Veneto n. 311/20, TAR Roma n. 11489/19).

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