Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 DL 85/2013 - Novità per i comuni - Ufficio Tributi

DL 85/2013 – Novità per i comuni

Con la legge 18 luglio 2013, n. 85 (G.U. n. 168 del 19 luglio 2013) è stato convertito il D. L. 21 maggio 2013, n. 54, con il quale, si ricorda, è stata disposta la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU per:

 

a)  l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n. 616 del 1977;

c) i  terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.

 

Gli elementi di novità apportati in sede di conversione, però,  non riguardano ancora la tanto attesa riforma complessiva dell’imposizione immobiliare su cui si concentra l’attenzione della stampa specializzata in questi ultimi giorni che precedono la pausa estiva.

In particolare, per quanto di interesse, l’intervento concerne il comma 2 dell’art. 1 del decreto convertito, riguardante l’anticipazione di tesoreria.

In primo luogo, infatti, viene stabilito che i comuni, i quali ricorrono a detta misura esclusivamente per la sospensione in discorso, possono utilizzare, per l’anno 2013, l’avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall’art. 187, comma 3-bis, del TUEL in base al quale “L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193.

 

Un’altra novità riguarda la possibilità di estendere l’anticipazione anche alle unioni di comuni, poiché il comma 3-bis dell’art. 2 del D. L. n. 54 del 2013 prevede l’applicazione delle disposizioni in questione alle unioni, su richiesta dei comuni interessati, anche con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all’incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell’unione ai sensi del comma 2.

 

La norma si conclude con la previsione della restituzione dell’anticipazione da parte dei singoli comuni componenti l’unione nella misura pari alla quota dell’anticipazione richiesta da ciascuno di essi.

 

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