Con sentenza n. 6377/2016, la Commisione Tributaria di Milano affronta il tema dell’ICI sui terreni agricoli. L’art. 2 delle legge istitutiva dell’ ICI mira a salvaguardare l’utilizzo agricolo dei terreni che, seppure considerati edificabili dal P.R.G./P.G.T., vengono impiegati per le attività agricole da parte di utilizzatori professionali.
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5 Gennaio 2017
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Con sentenza n. 6377/2016, la Commisione Tributaria di Milano affronta il tema dell’ICI sui terreni agricoli. L’art. 2 delle legge istitutiva dell’ ICI mira a salvaguardare l’utilizzo agricolo dei terreni che, seppure considerati edificabili dal P.R.G./P.G.T., vengono impiegati per le attività agricole da parte di utilizzatori professionali.
Questa destinazione del terreno è unica per l’intero terreno e non è frazionabile, poiché il “beneficio” ha carattere oggettivo, applicabile al bene contestato, e non soggettivo, applicabile solo a favore dell’imprenditore agricolo.
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