Imposta di soggiorno ammessa in Sicilia

Turismo. Sì al prelievo ma senza sanzioni agli hotel

Il Sole 24 Ore
26 August 2013
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I Comuni della Sicilia possono istituire l’imposta di soggiorno e al gestore dell’albergo non può essere applicata la sanzione tributaria del 30 per cento. Lo ha stabilito il Tar – sezione di Palermo – con la sentenza n. 1399 del 4 luglio scorso.

La pronuncia ha accolto parzialmente il ricorso degli albergatori di Cefalù dichiarando illegittima la norma del regolamento comunale che prevedeva per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta riscossa dalla struttura ricettiva una sanzione del 30% (articolo 13 Dlgs 471/97). Ciò in quanto il gestore dell’albergo è estraneo al rapporto tributario, che si instaura esclusivamente tra il cliente dell’albergo e il Comune.

Per queste violazioni il Comune può invece irrogare soltanto le sanzioni di cui all’articolo 7-bis del Dlgs 267/00 (da 25 a 500 euro).

Di rilievo anche l’altro principio affermato dal Tar: l’imposta di soggiorno è pienamente valida nel territorio della Regione siciliana anche in assenza della specifica intesa della Conferenza Stato-Città, prevista dall’articolo 14 del Dlgs 23/11. Viene quindi respinta la richiesta di «inapplicabilità in Sicilia delle disposizioni legislative (statali) che regolano il tributo», in mancanza di potestà legislativa regionale siciliana in materia di tributi locali. Si conferma così il filone giurisprudenziale tendenzialmente favorevole all’imposta di soggiorno, introdotta da 470 comuni e dal gettito stimato di 268 milioni di euro, un prelievo in netta crescita che potrebbe far quadrare i bilanci senza peraltro colpire i residenti.

Andrebbe tuttavia colmata la lacuna normativa, costituita dalla mancata adozione del regolamento statale attuativo, anche per evitare il proliferare di ricorsi ormai sparsi in tutta Italia.

Si pone tra l’altro il problema dell’azione di recupero che i Comuni dovrebbero effettuare nei confronti dei contribuenti morosi. Un’attività non solo antieconomica – per gli importi irrisori – ma difficile da effettuare per via dell’articolo 3, comma 10 del Dl 16/12, che da luglio 2012 non consente ai Comuni di accertare e riscuotere crediti tributari inferiori a 30 euro. Non è chiaro se la norma è derogabile attraverso l’esercizio della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del Dlgs 446/97, oppure se l’unica possibilità di deroga sia costituita dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento (comma 11, articolo 3, Dl 16/12). Tuttavia qualche Comune ha regolamentato la possibilità di procedere al recupero dell’imposta di soggiorno a prescindere dall’ammontare del credito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del Dl 16/12, soluzione che peraltro trova il consenso della giurisprudenza.

Il Tar Veneto ha infatti affermato che la norma in questione si applica solamente ai tributi periodici (come l’Imu e la Tares) e non già all’imposta di soggiorno che è un tributo istantaneo, il cui presupposto sorge e si esaurisce per ogni singolo tempo di soggiorno dell’ospite nella struttura ricettiva (ordinanza n. 259 del 22 maggio 2013).

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