La conferma della modifica all’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, chiesta da ANCI e avvenuta in sede di conversione in legge del decreto medesimo (decreto Sostegni), consente ai Comuni di tirare un sospiro di sollievo circa la decorrenza della facoltà attribuita alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Questa novità, introdotta dal decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), ad opera della riforma recata dal D. Lgs. n. 116/2020, ha stabilito specifiche disposizioni in ambito ambientale, incidenti in misura rilevante sulla gestione della TARI. Fra queste è presente la possibilità offerta alle imprese, ai sensi del riformato art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, di presentare al Comune o al gestore apposita istanza con cui si comunica l’intenzione di non volersi più avvalere del servizio pubblico, senza però prevedere la decorrenza di detta comunicazione.
Imprese fuori dal servizio TARI, ma solo dal 2022: come procedere con il regolamento
La conferma della modifica all’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, chiesta da ANCI e avvenuta in sede di conversione in legge del decreto medesimo (decreto Sostegni), consente ai Comuni di tirare un sospiro di sollievo circa la decorrenza della facoltà attribuita alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
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