Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 IMU: l’immobile occupato abusivamente è soggetto all’imposta - Ufficio Tributi

IMU: l’immobile occupato abusivamente è soggetto all’imposta

di Giuseppe Debenedetto

Con la decisione n. 29868 del 25/10/2021 la Cassazione ha affermato che il proprietario dell’immobile occupato abusivamente da terzi è tenuto al pagamento dell’IMU, accogliendo il ricorso del Comune e ritenendo quindi legittimo l’avviso di accertamento IMU 2012.

Nel giudizio di merito, la CTR riteneva che l’abusiva occupazione dell’immobile da parte di terzi abusivi escludeva in capo al proprietario la situazione di possesso alla quale era ricondotto il presupposto per l’applicazione dell’IMU. Da qui il ricorso in Cassazione del Comune, che deduce la violazione dell’art.13 d.l.n.201/2011, nonché degli artt.1, 2 e 3 d.lgs.n.504/1992, in relazione agli artt.1140 e 1168 c.c.: in sostanza la CTR avrebbe errato nel considerare l’abusiva occupazione dell’immobile come elemento decisivo per escludere la debenza dell’IMU in capo al proprietario.

La Cassazione accoglie il ricorso evidenziando che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell’art. 3 del d.lgs. n. 504/92, in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione.

Ai fini della debenza di tale tributo rileva pertanto il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai sensi dell’art.1140 c.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione. Su tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di ICI, nel caso di comproprietà dell’immobile, l’imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l’eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell’intero immobile, atteso che gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell’elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene” (Cass. n. 6064 del 2017), o si è giustificato la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorché vi sia stata occupazione temporanea d’urgenza da parte della P.A., finché non sia intervenuto il decreto di esproprio (Cass. n. 29195 del 2017; n. 21157 e n. 19041 del 2016; Cass. n. 4753 del 2010 e n. 21433 del 2007).

Parimenti, è stato ritenuto che in tema di ICI la requisizione non priva il proprietario del possesso del bene, salvo che, a seguito della realizzazione dell’opera pubblica, intervenga l’irreversibile trasformazione del fondo, sicché lo stesso è soggetto passivo dell’imposta anche se l’immobile sia detenuto dal beneficiario della requisizione. Inoltre, l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio (o comunque l’ablazione) del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell’imposta ancorché l’immobile sia detenuto dall’occupante (Cass.n.19041/2016).

In definitiva, il giudice di legittimità ha ritenuto che è sufficiente ad individuare il soggetto passivo dell’imposta la titolarità del diritto di proprietà ed irrilevante che fosse in atto un contenzioso che aveva ad oggetto non la titolarità del diritto reale bensì un’occupazione abusiva del terreno da parte di terzi che su di esso rivendicavano un diritto di pascolo.

Tali principi, d’altra parte, trovano conferma in altro indirizzo giurisprudenziale formatosi a proposito dell’IMU, allorché ha ritenuto che in tema di “leasing”, tenendo conto del disposto dell’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (cfr. Cass. n. 25249/2019). Principi che hanno quindi ritenuto irrilevante l’abusiva detenzione del bene da parte dell’utilizzatore che sia rimasto nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto, ancora una volta confermando la debenza del tributo IMU da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

In conclusione, appare evidente l’erroneità della sentenza della CTR, la quale ha indebitamente escluso che il proprietario dei cespiti abusivamente occupati fosse tenuto al pagamento dell’IMU.

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