Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 La mala riscossione costa cara - Ufficio Tributi

La mala riscossione costa cara

Fonte: Italia Oggi

Equitalia deve svolgere l’attività di riscossione con la dovuta diligenza e deve fornire al comune la documentazione necessaria a giustificare l’inesigibilità de ruoli affidati. Non è sufficiente inviare dei semplici rendiconti riassuntivi, in formato Excel, per dimostrare che i crediti dell’ente non possono essere riscossi. L’importante e innovativo principio è stato affermato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio, con la sentenza 255 del 6 maggio scorso, con la quale ha condannato la società pubblica ha risarcire i danni al comune di Ciampino per oltre 12 milioni di euro, somma soggetta a rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e al pagamento dei relativi interessi corrispettivi. Viene posto in rilievo nella pronuncia che l’amministrazione comunale aveva più volte sollecitato Equitalia a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine ai ruoli affidati e i solleciti erano sempre rimasti inevasi. Quindi, per i giudici contabili, a fronte dell’onere di puntuale documentazione da consegnare al Comune «per consentire la doverosa verifica di ogni posta, la soc. Equitalia si è limitata a recapitare solo dei rendiconti in formato Excel, chiaramente insoddisfacenti ad assolvere all’obbligo di fornire idonei strumenti di riscontro delle effettive cause di inesigibilità dei ruoli stessi». Ex lege, «non può essere certamente reputata esaustiva ed esauriente dell’obbligo assunto la produzione di meri resoconti riassuntivi». Secondo la Corte dei conti, invece, l’esattore «che si obbliga a gestire il servizio di riscossione (e per tale fatto riveste la qualifica di agente contabile) deve dare legale discarico delle somme che non può versare nelle casse dell’ente affidante». Vengono richiamate nella pronuncia le regole che deve osservare l’esattore, tra le quali spiccano gli obblighi di celerità nell’attività di riscossione e di informativa dell’ente creditore sulle procedure che vengono poste in essere per il recupero delle entrate, tributarie e extratributarie. In particolare, le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/1999, che di recente sono state parzialmente riscritte dalla legge di Stabilità 2015. L’articolo 1, commi 682 e seguenti della legge 190/2014, in effetti, ha stabilito nuove sanzioni a carico del concessionario inadempiente e modalità diverse per la definizione agevolata delle sanzioni irrogate dall’ente creditore. Sono, tra l’altro, fissati tempi più brevi per le amministrazioni creditrici che riscuotono a mezzo ruolo (agenzie fiscali, consorzi di bonifica, enti locali, casse previdenziali, ordini professionali e via dicendo) per controllare le domande d’inesigibilità dei crediti presentate da Equitalia. Passa da 3 a 2 anni il termine per le verifiche sull’attività dell’agente della riscossione, il quale è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della comunicazione d’inesigibilità dei crediti. Naturalmente, questo termine non è opponibile qualora l’ente abbia già avviato le procedure di controllo. Le nuove regole valgono anche per il passato. L’errore commesso dal legislatore con l’ultimo intervento normativo è di aver allungato a dismisura i tempi per la presentazione delle domande d’inesigibilità e per i controlli da parte degli enti, soprattutto per le annualità meno recenti. A questa tattica dilatoria si contrappone, invece, l’urgenza delle amministrazioni locali di venire a conoscenza, per esigenze di bilancio, il prima possibile delle somme che possono realmente essere riscosse e che possano essere considerate residui attivi. Tenuto conto della bassa percentuale di riscossione delle entrate locali, è facile immaginare che l’azione di risarcimento del comune di Ciampino non rimarrà isolata.

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