Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 L’abitazione principale non deve essere dichiarata. - Ufficio Tributi

L’abitazione principale non deve essere dichiarata.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale la dichiarazione IMU non deve essere presentata. La ragione del venir meno dell’obbligo dichiarativo deve essere ricercata nello stesso art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011 il quale stabilisce che per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

La circostanza che l’immobile sia adibito ad abitazione principale e che, quindi, può beneficiare di tutte le agevolazioni riconosciute in tal caso dalla legge, si ricava direttamente dalle risultanza anagrafiche, per cui, essendo il comune già a conoscenza di tali dati, viene meno quella funzione strumentale assolta dalla dichiarazione.

Un’eccezione a questo principio si registra nel caso disciplinato  dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011, in base al quale “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

È evidente che la ratio della norma è quella di evitare possibili comportamenti elusivi da parte dei contribuenti e tale circostanza impone il ritorno dell’obbligo dichiarativo in capo al soggetto che intende godere delle agevolazioni riconosciute per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Siffatta evenienza è stata già segnalata anche nella Circolare n. 3/DF del 2012 nella quale si legge che l’ipotesi tipica e più ricorrente è quella dell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, nel quale risiede e dimora solo uno dei coniugi – non legalmente separati – poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune. In tal caso, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo a uno dei due coniugi, che sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU.

Per quanto concerne, poi, le pertinenze dell’abitazione principale, anche in questo caso l’obbligo dichiarativo viene meno per le stesse ragioni sopra riportate. Il comune, infatti, dispone di tutti gli elementi necessari per la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta.

In quest’ottica, quindi, la casella dedicata nel modello dichiarativo alle pertinenze deve essere utilizzata solo nel caso in cui sussiste l’obbligo dichiarativo per le casistiche particolari riportate nelle istruzioni, come nel caso in cui un’area possa essere considerata pertinenza di un fabbricato.

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