Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 L'agricoltore paga la mini-Imu - Ufficio Tributi

L’agricoltore paga la mini-Imu

Fonte: Italia Oggi

Sono soggetti al pagamento della mini Imu i terreni, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ma solo se i comuni hanno deliberato per il 2013 un’aliquota più elevata rispetto a quella fissata dalla normativa statale (7,6 per mille). Per i terreni, infatti, a differenza dei fabbricati rurali sui quali le amministrazioni locali non avevano il potere di aumentare l’aliquota del 2 per mille, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali devono verificare le scelte fatte dai comuni.

È evidente che se è stata confermata l’aliquota di base (7,6 per mille) o addirittura ridotta (per esempio, al 7 per mille) il problema di pagare l’imposta entro il prossimo 24 gennaio non si pone, considerato che anche questi immobili, come le abitazioni principali e assimilate, hanno fruito dell’abolizione sia della prima che della seconda rata Imu.

Solo in caso di aumento della suddetta aliquota standard va calcolato e versato il tributo dovuto. Va ricordato che il valore dei terreni agricoli su cui calcolare l’imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135. Mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola, invece, il moltiplicatore è sempre 110, anche se i terreni non sono coltivati. Naturalmente, nella determinazione del tributo dovuto va tenuto conto delle riduzioni concesse dalla legge (articolo 13 del dl 201/2011) rapportate al valore dell’immobile. In particolare, sono soggetti all’Imu limitatamente alla parte di valore eccedente 6 mila euro e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a 15. 500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500;

c) del 25 per cento sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32 mila.

Sono considerati terreni agricoli, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola, ovvero la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento animali e le attività connesse.

I benefici fiscali sui terreni agricoli non sono più limitati alle persone fisiche, ma si estendono anche alle società agricole. Per la qualificazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale occorre fare riferimento all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 e non più, come avveniva per l’Ici, all’articolo 58 del decreto legislativo 446/1997.

Quest’ultima norma qualificava coltivatori diretti e imprenditori agricoli solo le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali e soggette alla contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia. Quindi, escludeva le aziende agricole (società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile). È importante rilevare che non devono versare la mini Imu i possessori di terreni agricoli che non hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori professionali (Iap).

Questi soggetti erano tenuti a versare la seconda rata entro lo scorso 16 dicembre. Gli immobili agricoli non sono stati assoggettati al pagamento della prima rata Imu, senza alcuna differenziazione. In un primo momento l’esonero dal pagamento ha riguardato anche quelli non condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Erano stati esonerati dal pagamento tutti gli immobili per i quali a giugno era stata concessa la sospensione. L’articolo 1 del dl 54/2013 aveva concesso la sospensione richiamando l’articolo 13, comma 5 del dl “salva Italia” (201/2011), che ricomprende nella nozione di terreno agricolo anche quello che non viene condotto direttamente da un coltivatore o imprenditore agricolo professionale. Con un successivo intervento normativo (dl 133/2013), invece, sono stati esclusi dal beneficio coloro che possiedono terreni, ma non hanno la qualifica di agricoltori professionali.

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